di Lucia Izzo - Addio assegno di
divorzio, ma solo dal momento in cui il beneficiario del contributo economico ha
instaurato una nuova convivenza stabile e duratura. Sar il giudice, nel valutare il venir meno dell'esborso, a dover accertare il
momento esatto in cui si instaurata la nuova convivenza. Lo ha precisato la Corte di
Cassazione, sesta sezione civile,
nell'ordinanza n. 2732/2018 (qui sotto allegata). In occasione di un procedimento di modifica delle condizioni di
divorzio, la Corte d'Appello aveva riformato la pronuncia di primo grado
escludendo che la convivenza more uxorio dell'ex coniuge beneficiario dell'assegno
facesse venire meno il diritto all'assegno stesso.
In Cassazione ricorrono entrambi, sia l'ex marito (con ricorso principale) che l'ex moglie (con ricorso incidentale), e gli Ermellini ritengono che ambedue le pretese meritino accoglimento.
Quanto a quella dell'ex marito, il Collegio spiega che, per consolidata giurisprudenza, la scelta dell'ex coniuge di costituire una
convivenza more uxorio stabile e duratura (quindi, all'evidenza, ben diversa da una mera coabitazione tra soggetti estranei)
fa venir meno il diritto all'assegno di
divorzio, indipendentemente dalla posizione economica di ciascun convivente (cfr. Cass. n. 18111/2017, n. 6855/2015 e 17195/2011).
D'altronde, la stessa ex moglie aveva ammesso, nel corso del giudizio d'appello, la sua convivenza
more uxorio. Tuttavia, in Cassazione, la signora evidenzia come la
predetta convivenza gi esisteva durante la procedura di divorzio e, pertanto, il marito avrebbe dovuto proporre la questione in tale ambito. Per avvalorare le sue affermazioni, la controricorrente richiama il verbale presidenziale nel quale l'ex si era limitato a precisare che esisteva una
relazione della moglie con altra persona.Per i giudici, la sussistenza di una relazione indubbiamente
cosa diversa dalla convivenza more uxorioed possibile che tale rapporto si sia trasformato, successivamente alla pronuncia di
divorzio, in una vera convivenza.
Il provvedimento impugnato andr dunque cassato con rinvio alla Corte d'Appello che, fermo il principio per cui la convivenza more uxoruio stabile e duratura dell'ex coniuge esclude il suo diritto all'assegno, ferma altres la sussistenza di tale convivenza, dovr accertare il momento in cui questa si e costituita,